Quanto io ed altri sosteniamo da oltre due anni sembra finalmente venir condiviso anche dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia. Che ha inviato la famigerata, iniqua e contestatissima legge sul regionale sul commercio alla Corte Costituzionale, per le opportune verifiche di legittimità.
Di seguito, alcuni interessanti passaggi della ordinanza collegiale del TAR, pubblicata il 10 febbraio 2011.
"... l’eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione per l’immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue ( artt. 2, 3 e 41 Cost)."
"... la norma avrebbe di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione e con l’art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE...".
"... la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione."
"... incostituzionalità delle norme contenute nell’art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l’irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell’attività commerciale derivante da tale previsione normativa...".
"... il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam utilizzando la funzione legislativa all’unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza...".
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell’ art 29 bis, commi 1 e 2; dell’art. 30, comma 2, lett. b), e dell’art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell’art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest’ultimo.
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