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Fondi per le Città d'Arte: la proposta di legge del senatore Giulio Camber.

Quali benefici per Trieste

se classificata

"Città d'Arte"?


Una risposta è nel disegno di legge presentato dal senatore Giulio Camber e firmato da altri dodici senatori del Popolo della Libertà, tra i quali il friulano Ferruccio Saro.

In pratica, la qualifica di "Città d'Arte" consentirebbe automatico accesso del capoluogo giuliano all'apposito Albo.


Da lì, Trieste fruirebbe della priorità nell'utilizzo di specifici fondi finalizzati alla conservazione e riqualificazione del proprio patrimonio architettonico, culturale, artistico.

Prima, però, il riconoscimento di "Città d'Arte" deve venir concesso dalla Regione.

Nonostante le pressioni politiche bipartisan del Comune di Trieste e di parte della maggioranza in Consiglio Regionale, questo non è ancora avvenuto.


Di seguito il testo del disegno di legge del senatore Giulio Camber.


Nella foto sopra, invece, la copertina di un catalogo prodotto dalla TurismoFVG, società di totale proprietà della Regione.

La Regione fa la guerra contro il Comune che chiede il riconoscimento, ma usa la dicitura "Città d'Arte" sul materiale divulgativo realizzato dalla Regione stessa per la promozione turistica di Trieste (e di altre località regionali). Un fulgido esempio di coerenza...

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S.1415

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei sen. CAMBER, SCARPA BONAZZA BUORA, GALLONE, ALLEGRINI, VICARI, CICOLANI, BALDINI, BEVILACQUA, SALTAMARTINI, BORNACIN, PISCITELLI, LATRONICO, SARO

Istituzione dell’Albo delle città d’arte

e del Fondo per le città d’arte

Onorevoli Senatori. – Il settore turistico in Italia è più importante, solo per fare un esempio, dell’industria automobilistica, rappresentando una quota di PIL dell’11,4% contro l’8% dell’auto. E questo grazie, da un lato, alle peculiarità del nostro territorio, dall’altro alle città d’arte che fanno del nostro Paese, come ha puntualmente sintetizzato il Ministro Sandro Bondi, “un museo a cielo aperto, il più grande d’Europa, un patrimonio che deve diventare una leva per lo sviluppo economico e turistico”.


Peraltro la crisi degli ultimi mesi ha ulteriormente evidenziato come le cosiddette “città d’arte” presentino peculiari problematiche scaturenti proprio dal loro ruolo culturale, artistico e storico che incidono fortemente sulla gestione da parte degli amministratori locali perché necessitano di una serie di servizi ed attività da svolgere e quindi di costi che le altre città non sostengono.


Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di offrire alle città d’arte risorse aggiuntive peraltro non in maniera indiscriminata e paritetica ma quale premio per quelle realtà che sapranno dimostrarsi “virtuose” nell’adozione e nell’applicazione degli strumenti di salvaguardia e valorizzazione già messi a loro disposizione dalla legislazione vigente. A tal fine si propone l’istituzione di un albo delle “Città d’arte” al quale i Comuni potranno accedere se avranno conseguito determinati obbiettivi di buona amministrazione e un correlato Fondo per la distribuzione delle risorse aggiuntive suddette.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerate “città d’arte” quelle città nel cui ambito siano presenti testimonianze materiali di notevole importanza storica, artistica, archeologica ed etnoantropologica e che abbiano adottato atti di regolamentazione delle discipline di settore, di pianificazione urbanistica e territoriale e di programmazione delle politiche di settore finalizzati al perseguimento degli obbiettivi di preservazione dei beni culturali, della struttura urbanistica, delle caratteristiche architettoniche e dell’aspetto visivo urbano originari, nonché la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico.

Art. 2

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, è istituito l’Albo delle Città d’arte italiane, al quale possono essere iscritte le città che presentano le caratteristiche indicate dall’articolo 1 e che rispettano i princìpi stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le modalità di accesso all’Albo di cui al comma 1 vengono stabilite con regolamento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. A parziale deroga di quanto stabilito dal comma 2, i comuni capoluogo di Regione nonché delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, se classificati “città d’arte” ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 del D.lgs. 114/98, sono automaticamente iscritti nell’Albo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I comuni corrispondenti ai siti e ai centri storici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO sono considerati ai fini della presente legge “città d’arte” e sono automaticamente iscritti nell’Albo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, la Commissione per le città d’arte.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il numero di membri della Commissione di cui al comma 1, le sue modalità di funzionamento nonchè le modalità di corresponsione ai suoi componenti di un indennizzo a valere sul Fondo per le città d’arte di cui all’articolo 4.

3. La Commissione ha il compito di valutare le richieste pervenute dai comuni interessati ai sensi del Regolamento di cui all’articolo 2, comma 2. Qualora l’esito della valutazione sia positivo, provvede ad iscrivere il Comune richiedente nell’Albo di cui al comma 1 dell’articolo 2.

4. La Commissione ha altresì il compito di verificare, con cadenza biennale, il permanere dei requisiti previsti dal Regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, così da confermare o meno la permanenza del Comune nell’Albo.

Art. 4.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo per le città d’arte.

2. Il fondo è finanziato con le risorse derivanti:

a) da una quota percentuale pari al 20 per cento delle risorse che la Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa disciplinata dall’articolo 2, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, annualmente destina alla realizzazione del proprio oggetto sociale, derivanti dall’applicazione dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché da ogni altro finanziamento ricevuto o operazione posta in essere dalla società stessa;

b) da una quota percentuale pari al 10 per cento degli utili derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto ai sensi dell’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) da una quota percentuale pari al 10 per cento del gettito attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali derivante dal prelievo dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Le risorse del fondo vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano all’interno delle quali sono presenti uno o più comuni iscritti nell’Albo delle città d’arte con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta della Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti. Nella ripartizione dei fondi, la priorità viene assegnata, nell’ordine, agli interventi proposti dai Comuni inseriti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO, ai Comuni capoluogo di Regione e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai restanti Comuni inseriti nell’Albo di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge.

3. Ogni regione o provincia autonoma conclude con il Ministero per i beni e le attività culturali un accordo che stabilisce l’utilizzo e la destinazione alle singole città d’arte iscritte all’Albo delle risorse del fondo assegnate a ciascuna regione o provincia autonoma.

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2 commenti:

  1. Bene, finalmente qualcosa, anche se non si sa bene quale sarà l'effettivo beneficio, in compenso il Senatore percepisce da anni lo stipendio di Parlamentare della Repubblica (€ 17.000 mensili), il fratello Piero Consigliere Regionale e Comunale (€ 10.000 mensili) e la compagna del Senatore Dott.ssa Monassi ex presidente dell'autorità portuale e attualmente Direttore Generale di ACEGAS APS e vice presidente di Unicredit Corporate Banking sarà minimo a € 15.000 mensili ... insomma la città è loro e ci affidiamo a loro e loro hanno di che stare allegri... € 50.000 mensili di danaro pubblico + tutto il resto ... mi sembra che questa legge ce la siamo proprio pagata e meritata con le nostre tasse! Grazie Assessore ... Grazie di esistere a questa specie di "cupola" che ci governa! Mi raccomando ci tenga informati ... lo sa che i parlamentari dispongono di € 3.000 mensili per mantenere i rapporti con gli elettori? Ne abbiamo 5 a Trieste se non sbaglio ... insieme fanno € 15.000 con i quali potrebbero aprire uno sportello, un ufficio e informare i loro concittadini... ma mi sa che siamo lontani, lontani, lontani ... anche se prima o poi qualcosa ci farà ritornare alla realtà ...

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  2. come sempre loro godono e noi vi votiamo ma basta adesso assessore ci avete stufati eh

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