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RIFORMA COSTITUZIONALE. SIMILITUDINI E DIFFERENZE CON QUELLA DI BERLUSCONI DEL 2006.

Manifesti del Referendum costituzionale del 2006. Il centrodestra per il SI, il centrosinistra per il NO.
RIFORMA COSTITUZIONALE 2016. SIMILITUDINI E DIFFERENZE CON QUELLA DI BERLUSCONI DEL 2006.

3 ottobre 2016

Quello del 25-26 giugno 2006 fu il secondo referendum costituzionale sottoposto agli italiani: il primo si svolse nel 2001. Contro le modifiche alla Carta volute dal centrodestra votò il 61,3% del 52% di italiani che si recò alle urne.

Il 4 dicembre di quest'anno i cittadini sono chiamati a esprimersi su un nuovo progetto di riforma. Di seguito riportiamo differenze e similitudini tra le due proposte.

In particolare, entrambe determinano la fine del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari. Si differenziano sulle competenze attribuite alle Regioni e, in parte, sulle funzioni del nuovo Senato. Ma non solo.

I poteri del premier non cambiano nella riforma del 2016, mentre in quella di dieci anni fa il primo ministro veniva investito di prerogative molto ampie. Non solo godeva di un'elezione diretta - senza bisogno di ottenere la fiducia del Parlamento - ma aveva il potere di sciogliere le Camere. Oggi - e anche domani - tale potere rimane invece in capo al Presidente della Repubblica.

Per quest'ultimo motivo, non trova davvero alcun fondamento l'obiezione di alcuni (che nel 2006 votarono SI) secondo i quali "la riforma del 2016 porterebbe a una sorta di "dittatura"". Al contrario, con un premier vero dominus del Parlamento, è proprio la riforma del centrodestra che avrebbe concentrato enormi poteri nelle mani di un sol uomo.

Ma ognuno è e dev'essere assolutamente libero di valutare da sé. 
Ecco quindi una breve scheda che analizza la riforma 2016 punto per punto, confrontandola con quella di dieci anni fa.

Inoltre, a questo link, trovate il testo comparato da Costituzione vigente e modifiche proposte Da leggere e scaricare.

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Riforma costituzionale 2016 a confronto con la riforma di Berlusconi del 2006.


Composizione del Parlamento
Riforma 2006: fine del bicameralismo perfetto. Il Parlamento si compone della Camera e del Senato federale, organo che rappresenta gli interessi delle comunità locali.
Riforma 2016: fine del bicameralismo perfetto. Il Parlamento si compone della Camera e del Senato delle autonomie, elemento di raccordo tra lo Stato centrale e gli enti territoriali (regioni e comuni).

Numero dei parlamentari ed elezione senatori
Riforma 2006: la Camera è costituita da 518 deputati, il numero dei senatori scende a 252. Questi ultimi vengono eletti in ciascuna Regione contestualmente ai consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, il nuovo resta in carica solo fino alla fine della legislatura del Senato. Ogni regione dovrà eleggere almeno sei senatori (ma a Molise e Val d’Aosta ne spettano rispettivamente due e uno), ai quali si aggiungono i 42 delegati delle Regioni. Sarà eleggibile chi ha 25 anni. I deputati a vita prendono il posto dei senatori a vita e possono essere solo 3.
Riforma 2016: i deputati restano 630, a Palazzo Madama troviamo invece 95 senatori (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori) eletti dai consigli regionali su indicazione popolare - quindi non più in occasione delle elezioni politiche - più altri cinque nominati dal Presidente della Repubblica, i quali resteranno in carica per 7 anni: spariscono quindi i senatori a vita. I nuovi membri del Senato resteranno in carica per la stessa durata del loro mandato territoriale.

Iter delle leggi
Riforma 2006: la Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il Senato può chiedere un riesame (serve una richiesta di due quinti dei senatori), quindi il testo fa ritorno alla Camera, che decide definitivamente. Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato che alle regioni (materie concorrenti), ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle (serve una richiesta dei due quinti dei deputati). Il Senato non può più sfiduciare il premier.
Riforma 2016: la Camera è l’unica a votare la fiducia all’esecutivo. Il Senato avrà piena competenza solo su riforme e leggi costituzionali e potrà chiedere alla Camera di modificare le leggi ordinarie, ma quest’ultima non sarà tenuta a dar seguito alla richiesta (sparisce dunque la navetta parlamentare).

Elezione e poteri del Presidente della Repubblica
Riforma 2006: il Capo dello Stato è è eletto da un’assemblea composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale. Perde il potere di sciogliere le Camere e quello di scegliere il primo ministro.
Riforma 2016: cambia il meccanismo di elezione del Capo dello Stato, per la quale viene modificato il quorum. Dal quarto scrutinio in poi ci vuole la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea, e non più la maggioranza assoluta come accade oggi. Dal settimo scrutinio sono necessari i tre quinti dei votanti. Spariscono inoltre i cosiddetti grandi elettori.

Poteri del premier
Riforma 2006: aumentano i poteri del “primo ministro”, che può licenziare i ministri, dirigere la loro politica (e non più soltanto coordinarla), sciogliere direttamente la Camera. Di fronte a questa decisione, i deputati della maggioranza hanno la facoltà di indicare un nuovo premier. Se invece la Camera vota una mozione di sfiducia contro il primo ministro, è previsto lo scioglimento automatico dell’assemblea. La sua di fatto è un’elezione diretta (anche se il suo nome non è stampato sulla scheda). Sulla base dei risultati delle elezioni il Presidente della Repubblica nomina primo ministro il leader della coalizione vincente. Per insediarsi non ha bisogno della fiducia della Camera.
Riforma 2016: non vengono modificati i poteri del presidente del Consiglio.

Rapporto tra Stato e Regioni
Riforma 2006: alle Regioni viene spetta la competenza esclusiva su importanti materie come l’organizzazione della Sanità, l’organizzazione scolastica e la polizia locale. Viene introdotta una clausola di interesse nazionale: ovvero, il governo può bloccare una legge regionale che pregiudichi l’interesse nazionale. Della questione si occupa il Senato; se la Regione non cambia la legge incriminata, il Senato può chiedere al Capo dello Stato di abrogarla.
Riforma 2016: lo Stato centrale si riappropria di importanti competenze che ora sono appannaggio delle Regioni, come: “la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonché le politiche attive del lavoro; l’ordinamento scolastico, l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”.

Giudici della Corte Costituzionale

Riforma 2006: sono 15, di cui quattro nominati dal Capo dello Stato, quattro dalla magistratura, sette dal Senato federale integrato dai presidenti delle Regioni.
Riforma 2016: dei 15 giudici costituzionali, 3 vengono eletti dalla Camera e 2 dal Senato.

Referendum
Riforma 2006: affinché il referendum confermativo sia valido, deve votare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il referendum inoltre può essere chiesto anche se la legge costituzionale viene approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi: in questo caso non c’è bisogno del quorum.
Riforma 2016: viene introdotto il referendum propositivo. Per quanto riguarda quello abrogativo, se è richiesto da almeno 800mila elettori invece che 500mila, è valido anche nel caso voti la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche; se è richiesto da almeno 500mila elettori ma meno di 800mila, o da cinque consigli regionali, rimane invariato il quorum della maggioranza degli aventi diritto.


(tratto da Forexinfo.it)
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