in relazione alla rappresentanza esterna:
- accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);
- ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);
- dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87);
in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
- nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);
- inviare messaggi alle Camere (art.87);
- convocarle in via straordinaria (art.62);
- scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);
- indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87);
in relazione alla funzione legislativa e normativa:
- autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);
- promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);
- rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);
- emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);
- indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;
in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
- nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito ad opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;
- accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);
- nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);
- presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);
- decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);
- decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88);
in relazione all'esercizio della giurisdizione:
- presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art.104);
- nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art.135);
- concedere la grazia e commutare le pene (art.87).
Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).
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