28 gen 2015

CONOSCI TUTTI I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?



La Costituzione oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:

in relazione alla rappresentanza esterna:
  • accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);
  • ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);
  • dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87);

in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
  • nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);
  • inviare messaggi alle Camere (art.87);
  • convocarle in via straordinaria (art.62);
  • scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);
  • indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87);

in relazione alla funzione legislativa e normativa:
  • autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);
  • promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);
  • rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);
  • emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);
  • indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;

in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
  • nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito ad opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;
  • accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);
  • nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);
  • presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);
  • decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);
  • decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88);

in relazione all'esercizio della giurisdizione:
  • presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art.104);
  • nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art.135);
  • concedere la grazia e commutare le pene (art.87).

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).

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